Decesso

Decesso

Nel caso di decesso di un assicurato oppure di un beneficiario di rendita di invalidità o vecchiaia, il partner superstite (coniuge, partner in unione domestica registrata) o convivente con rispettiva dichiarazione scritta ha diritto a una rendita per partner. Tale rendita corrisponde al 70% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso, ovvero al 70% dell’attuale rendita del beneficiario. È fatta salva la coordinazione con altre assicurazioni sociali (assicurazione infortuni, militare, invalidità ecc.).

Se un assicurato attivo muore senza che diventi esigibile una rendita per partner e se non aveva effettuato un prelievo anticipato per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni, l’avere di vecchiaia viene corrisposto sotto forma di capitale (tuttavia al minimo un salario annuo coordinato). Nel regolamento è definita la lista di beneficiari del capitale di decesso.

I figli dell’assicurato deceduto hanno diritto ad una rendita per orfani fino al compimento del 20esimo anno di età. Durante una formazione oppure nel caso d’invalidità del minimo 70% il diritto persiste fino al compimento del 25esimo anno di età. La rendita per orfani corrisponde per un assicurato attivo al 20% della rendita d’invalidità oppure per un beneficiario di rendita al 20% della rendita versata.

Contatto

Galenica Cassa pensioni

Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern

Tel. +41 58 852 87 00
Fax +41 58 852 87 01