Patrimonio

Patrimonio

La base per gli investimenti patrimoniali degli istituti previdenziale è definita nei seguenti punti dell’art. 50 a 52 OPP 2. Ne risulta quindi che il patrimonio deve essere investito, amministrato e controllato in modo che:

  • le prestazioni promesse devono poter essere versate entro la scadenza
    prevista (rischio relativo alla liquidità), 
  • il principio specifico della ripartizione appropriata dei rischi sia rispettato(rischio
    relativo al grado di copertura), 
  • tuttavia è necessario conseguire una performance conforme al mercato che sia
    sufficiente a finanziare le prestazioni (rischio relativo al finanziamento) e 
  • va garantita una sufficiente diversificazione tra le varie categorie
    d’investimento e all’interno di esse.

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