Patrimonio

La base per gli investimenti patrimoniali degli istituti previdenziale è definita nei seguenti punti dell’art. 50 a 52 OPP 2. Ne risulta quindi che il patrimonio deve essere investito, amministrato e controllato in modo che:
- le prestazioni promesse devono poter essere versate entro la scadenza
prevista (rischio relativo alla liquidità), - il principio specifico della ripartizione appropriata dei rischi sia rispettato(rischio
relativo al grado di copertura), - tuttavia è necessario conseguire una performance conforme al mercato che sia
sufficiente a finanziare le prestazioni (rischio relativo al finanziamento) e - va garantita una sufficiente diversificazione tra le varie categorie
d’investimento e all’interno di esse.
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