Pensionamento

Pensionamento

L’età ordinaria di pensionamento è di 64 anni per le donne e 65 anni gli uomini. L’assicurato può liberamente decidere la data del proprio pensionamento tra il 58° e il 70° anno d’età. Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite come rendita e/o come capitale. La richiesta di versamento sotto forma di capitale deve essere richiesta alla fondazione, tramite l’apposito modulo, entro i 3 mesi che precedono il pensionamento.

Qualora dopo il compimento del 58° anno di età l’assicurato riduca il proprio grado di occupazione di almeno il 20%, può percepire le prestazioni di vecchiaia in misura pari alla riduzione del grado di occupazione.

Persone assicurate, che percepiscono una rendita di vecchiaia, hanno diritto ad una rendita per figli fino a quando i figli compiono 20 anni. Nel caso i figli seguano una formazione oppure siano invalidi minimo al 70%, il diritto persiste fino al compimento del 25esimo anno di età. La rendita per i figli corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia versata.

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